Il servizio è rivolto ai cittadini e alle cittadine che devono denunciare la nascita di un bambino o di una bambina.
La dichiarazione di nascita di un figlio può essere fatta:
Per le nascite avvenute nell’abitazione privata, l’interessato può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.
L’iscrizione anagrafica del figlio viene sempre effettuata presso il comune di residenza della madre.
Figli nati dentro il matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio:
Per i FIGLI NATI DENTRO IL MATRIMONIO la dichiarazione di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, da un loro procuratore speciale, dal medico, dall’ostetrica o da persona che ha assistito al parto.
Per i FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO, la dichiarazione deve avvenire con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo uno intenda effettuare il riconoscimento.
Le persone che non comprendono la lingua italiana, devono farsi accompagnare da un traduttore di loro fiducia.
Attribuzione del cognome al figlio
Dal 1° giugno 2022, con la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 27/04/2022, sono variate le modalità di attribuzione del cognome al figlio.
I genitori di comune accordo possono attribuire in sede di dichiarazione di nascita:
I dati comunicati in sede di dichiarazione di nascita vengono trattati ai sensi della vigente normativa sulla privacy.
Presso l'ufficio di stato civile
I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete.
La registrazione della nascita nei registri di stato civile
La dichiarazione di nascita viene ricevuta immediatamente.
A seguito della registrazione della nascita l'ufficio rilascia subito l'estratto dell'atto di nascita.
I certificati e gli estratti hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio.
La registrazione di nascita e il rilascio dell'estratto/certificato di nascita è gratuito.
Denuncia di nascita tardiva (oltre il termine massimo di 10 giorni)
Presentazione del genitore (o entrambi in caso di denuncia di nascita di figlio naturale) che munito di documento di riconoscimento e dell'attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale, espone le ragioni del ritardo motivandole con uno scritto.
L'operatore stende l'atto di nascita del neonato che viene sottoscritto dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile.
Successivamente alla chiusura dell'atto di nascita, si provvede all'invio delle comunicazioni per le variazioni anagrafiche del caso, all'A.U.S.L. cui viene comunicata l'avvenuta registrazione ed alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni.
Nascita in Italia da genitori iscritti all’A.I.R.E.
La denuncia di nascita potrà essere ricevuta solamente dal comune di nascita o dalla struttura sanitaria dove si è verificato l’evento. L’ufficio di stato civile del Comune luogo dell’evento della nascita dopo aver proceduto a iscrivere o, nel caso di denuncia presso la struttura sanitaria, a trascrivere l’atto di nascita del bambino, ne darà comunicazione all’ ufficiale di anagrafe del Comune competente alla registrazione A.I.R.E. del minore.
Nascita in Italia da genitori cittadini stranieri non residenti.
I genitori devono effettuare la denuncia di nascita, che non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita. La dichiarazione può essere fatta esclusivamente al Centro di nascita (ospedale o casa di cura) oppure al Comune di nascita presentando l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto oppure una dichiarazione sostitutiva nel caso di parto senza assistenza medica.
I diritti della personalità sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino (art. 24 della Legge 218/1995) di conseguenza, la normativa applicabile non sarà quella italiana, ma esclusivamente quella dello Stato di appartenenza del minore. L’atto di nascita è formato su dichiarazione dei genitori sia riguardo alla circostanza se nato o meno in costanza di matrimonio e anche per quanto riguarda il cognome e il nome che spetta al bimbo che saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino.
L’Ufficiale di Stato Civile registra semplicemente quanto dichiarato dalla parte e non è tenuto né è in grado di conoscere le normative dei diversi Stati, tantomeno può pretendere documentazione in proposito.
Denuncia di nascita in caso di filiazione non riconosciuta
Nel caso i genitori naturali non vogliano o non possano provvedere al riconoscimento del bambino, l'ostetrica o il Direttore Sanitario del centro di nascita, si presenta all'Ufficio di Stato Civile (su appuntamento, da fissare attraverso il Quic) entro 10 giorni dalla nascita munito di documento di riconoscimento e dell'attestazione di nascita (in originale) rilasciata dall'Ospedale
Bambini nati morti
- Se il bambino è nato morto prima delle 28 settimane di gestazione i genitori non devono fare alcuna denuncia allo stato civile.
- se il bambino nasce morto dopo le 28 settimane di gestazione la dichiarazione di nascita dovrà essere effettuata esclusivamente all'Ufficio di stato Civile nel Comune di nascita. In questo caso occorre presentare l'attestazione di parto e il certificato medico comprovante la premorienza rilasciato dall'Ospedale o, se la nascita avviene in una clinica privata o a domicilio, rilasciato dal medico necroscopo competente in relazione al luogo del parto. Si formerà il solo atto di nascita e l'ufficio di stato civile rilascerà il permesso di seppellimento.
- Se il bambino nasce vivo e poi muore (anche prima delle 28 settimane di gestazione) sarà necessario formare sia l'atto di nascita che quello di morte presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita esibendo l'attestazione di parto e il certificato necroscopico. L'ufficio di stato civile rilascerà anche il permesso di seppellimento.
- Nel caso di bimbo nato morto, la dichiarazione va fatta esclusivamente al comune di nascita;
- Nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della registrazione della nascita, la dichiarazione va fatta al esclusivamente comune di nascita;
Nascita in abitazione privata
Se la nascita è avvenuta in abitazione privata la denuncia di nascita può essere effettuata entro 10 giorni presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.
L'iscrizione anagrafica del figlio avviene sempre presso il comune di residenza della madre.
La dichiarazione è resa da uno dei genitori, se coniugati fra loro.
Se i genitori non sono coniugati fra loro la dichiarazione di nascita deve essere resa da chi intende riconoscere il neonato:
- se i genitori si presentano a rendere la dichiarazione, il neonato risulterà figlio di entrambi
- se si presenta un solo genitore, il neonato risulterà solo figlio di quest'ultimo
(Normativa: - Codice Civile Art. 250 e 254. - D. P. R. n. 396 del 3.11.2000 - Artt. 28, 29, 30, 34 e 35 - Legge n. 218 del 31 .05. 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.")
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