Dichiarazione di nascita

Servizio attivo

La denuncia di nascita si comunica agli Uffici dello Stato Civile del Comune.


A chi è rivolto

La denuncia può essere resa da:

  • uno dei genitori
  • un procuratore speciale
  • dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata

Descrizione

La denuncia di nascita è l’atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune, la nascita di un bambino.

Come fare

La denuncia si presenta:

  • direttamente al Centro di nascita della Direzione sanitaria dell'ospedale
  • al Comune di nascita del neonato o di residenza dei genitori.

Se i genitori risiedono in Comuni diversi, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione viene resa nel Comune di residenza della madre.

Modalità di richiesta

  • Il dichiarante si presenta presso il Centro di nascita dell'ospedale o Clinica privata o presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune, per rendere la dichiarazione di nascita.
  • L'operatore stende l'atto di nascita, che viene sottoscritto dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile.

Nel caso di genitori non coniugati, la dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi, salvo il caso in cui il neonato venga riconosciuto da uno solo dei genitori. Le persone che non comprendono la lingua italiana, devono farsi accompagnare da un traduttore di loro fiducia.

Cosa serve

Documentazione:

  • I genitori stranieri devono produrre il passaporto in corso di validità e, se non conoscono l'italiano, è necessaria l'assistenza di un interprete
  • Documento di Identità del dichiarante
  • Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto, ovvero constatazione di avvenuto parto
  • I genitori di età inferiore ai 16 anni non possono effettuare il riconoscimento, salvo autorizzazione del giudice
  • Documentazione comprovante il matrimonio (obbligatoria per i non residenti, Atto di matrimonio tradotto e legalizzato se stranieri). Se i genitori non fossero in possesso di tale documento il figlio verrà registrato come “figlio naturale” della coppia.
  • Documentazione rilasciata dal consolato straniero in Italia indicante il cognome da attribuire al bambino secondo la normativa del paese d'origine (facoltativa e da produrre nel solo caso lo straniero non intenda che venga applicata la legge italiana)

 

 

 

Cosa si ottiene

A seguito della registrazione della nascita, viene inviata comunicazione all'anagrafe e assicurazione della avvenuta dichiarazione, alla Direzione Sanitaria dove è avvenuta la nascita, e al Comune se diverso da Cesate.

Il procedimento si conclude con la sottoscrizione dell'atto di nascita da parte del dichiarante e dell'ufficiale dello Stato Civile.

 

Tempi e scadenze

Presentazione richiesta

  • entro 3 giorni dalla nascita direttamente al Centro di Nascita della Direzione Sanitaria dell'Ospedale
  • entro 10 giorni dalla nascita al Comune di nascita del neonato o di residenza dei genitori

Quanto costa

La registrazione di nascita e il rilascio dell'estratto/certificato di nascita è gratuito.

Casi particolari

Denuncia di nascita tardiva (oltre il termine massimo di 10 giorni)

Presentazione del genitore (o entrambi in caso di denuncia di nascita di figlio naturale) che munito di documento di riconoscimento e dell'attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale, espone le ragioni del ritardo motivandole con uno scritto.

L'operatore stende l'atto di nascita del neonato che viene sottoscritto dal dichiarante e dall'Ufficiale di Stato Civile.

Successivamente alla chiusura dell'atto di nascita, si provvede all'invio delle comunicazioni per le variazioni anagrafiche del caso, all'A.U.S.L. cui viene comunicata l'avvenuta registrazione ed alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni.

Nascita in Italia da genitori iscritti all’A.I.R.E.
La denuncia di nascita potrà essere ricevuta solamente dal comune di nascita o dalla struttura sanitaria dove si è verificato l’evento. L’ufficio di stato civile del Comune luogo dell’evento della nascita dopo aver proceduto a iscrivere o, nel caso di denuncia presso la struttura sanitaria, a trascrivere l’atto di nascita del bambino, ne darà comunicazione all’ ufficiale di anagrafe del Comune competente alla registrazione A.I.R.E. del minore.

Nascita in Italia da genitori cittadini stranieri non residenti.
I genitori devono effettuare la denuncia di nascita, che non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita. La dichiarazione può essere fatta esclusivamente al Centro di nascita (ospedale o casa di cura) oppure al Comune di nascita presentando l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto oppure una dichiarazione sostitutiva nel caso di parto senza assistenza medica.
I diritti della personalità sono quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino (art. 24 della Legge 218/1995) di conseguenza, la normativa applicabile non sarà quella italiana, ma esclusivamente quella dello Stato di appartenenza del minore. L’atto di nascita è formato su dichiarazione dei genitori sia riguardo alla circostanza se nato o meno in costanza di matrimonio e anche per quanto riguarda il cognome e il nome che spetta al bimbo che saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore è cittadino.
L’Ufficiale di Stato Civile registra semplicemente quanto dichiarato dalla parte e non è tenuto né è in grado di conoscere le normative dei diversi Stati, tantomeno può pretendere documentazione in proposito.

Denuncia di nascita in caso di filiazione non riconosciuta

Nel caso i genitori naturali non vogliano o non possano provvedere al riconoscimento del bambino, l'ostetrica o il Direttore Sanitario del centro di nascita, si presenta all'Ufficio di Stato Civile (su appuntamento, da fissare attraverso il Quic) entro 10 giorni dalla nascita munito di documento di riconoscimento e dell'attestazione di nascita (in originale) rilasciata dall'Ospedale

Bambini nati morti
- Se il bambino è nato morto prima delle 28 settimane di gestazione i genitori non devono fare alcuna denuncia allo stato civile.
- se il bambino nasce morto dopo le 28 settimane di gestazione la dichiarazione di nascita dovrà essere effettuata esclusivamente all'Ufficio di stato Civile nel Comune di nascita. In questo caso occorre presentare l'attestazione di parto e il certificato medico comprovante la premorienza rilasciato dall'Ospedale o, se la nascita avviene in una clinica privata o a domicilio, rilasciato dal medico necroscopo competente in relazione al luogo del parto. Si formerà il solo atto di nascita e l'ufficio di stato civile rilascerà il permesso di seppellimento.
- Se il bambino nasce vivo e poi muore (anche prima delle 28 settimane di gestazione) sarà necessario formare sia l'atto di nascita che quello di morte presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita esibendo l'attestazione di parto e il certificato necroscopico. L'ufficio di stato civile rilascerà anche il permesso di seppellimento.

Nascita in abitazione privata
Se la nascita è avvenuta in abitazione privata la denuncia di nascita può essere effettuata entro 10 giorni presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi, se hanno residenze diverse.
L'iscrizione anagrafica del figlio avviene sempre presso il comune di residenza della madre.
La dichiarazione è resa da uno dei genitori, se coniugati fra loro.
Se i genitori non sono coniugati fra loro la dichiarazione di nascita deve essere resa da chi intende riconoscere il neonato:
- se i genitori si presentano a rendere la dichiarazione, il neonato risulterà figlio di entrambi
- se si presenta un solo genitore, il neonato risulterà solo figlio di quest'ultimo

(Normativa: - Codice Civile Art. 250 e 254. - D. P. R. n. 396 del 3.11.2000 - Artt. 28, 29, 30, 34 e 35 - Legge n. 218 del 31 .05. 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.")

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Ulteriori informazioni

Attribuzione del nome
Al nato può essere attribuito un nome che corrisponda al sesso. Il nome può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre, anche separati da virgola.
Per i nati dopo il 1° gennaio 2013, nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o, comunque, solo i prenomi che precedono la virgola.
E' vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.

Attribuzione del cognome

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio. Pertanto è ora possibile attribuire ad un nuovo nato il cognome di entrambi i genitori, o il solo cognome paterno o materno.
Deve però esservi l'accordo di entrambi i genitori.
La regola dal 1° giugno 2022 è il doppio cognome.
Con sentenza n. 131/2022 della Corte costituzionale le modalità di attribuzione del cognome alla nascita sono state drasticamente modificate: la regola, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell’interesse dell’identità dei figli, diviene che questi assumano il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.
Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.

La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire.
Quindi la scelta può essere tra:
doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
• solo cognome paterno;
• solo cognome materno.

Ai sensi della circolare del Ministero dell’interno n. 7 del 14/06/2017, l’accordo dovrà quindi essere ritenuto sottinteso e non dovrà essere manifestato o raccolto in documenti diversi e ulteriori rispetto all’atto di nascita.

Viene precisato che l’intervento della Corte riguarda l'attribuzione del cognome al nuovo nato in ogni caso, e che pertanto chi dichiara la nascita dovrà in ogni modo dichiarare quale sia il cognome da attribuire, in quanto viene escluso ogni automatismo.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 28/11/2024, 15:56

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