Puo' essere fatta da tutti i cittadini italiani o della Comunità Europea, o da cittadini non comunitari se i fatti che dichiarano sono comprobabili da una Pubblica Amministrazione italiana o della Comunità Europea.
Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del dPR 445/2000.
La dichiarazione sostitutiva (DSAN) e l’atto di notorietà
Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.
L’atto notorio o di notorietà è competenza esclusiva del notaio: poiché non è sempre facile ricostruire una situazione, si affida al cittadino stesso l’onere di dichiarare qualcosa di cui è a conoscenza, attraverso una dichiarazione che sostituisce l’atto notorio. Una DSAN appunto, Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà.
Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:
Non si possono autodichiarare:
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle Pubbliche Amministrazioni devono:
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ai soggetti privati che le accettano:
devono avere, se indicato da chi li richiede, la firma autenticata. Pertanto, è necessario rivolgersi agli Uffici Comunali con un documento d’identità valido e apporre la firma davanti all’incaricato comunale.
Il soggetto privato che riceve la dichiarazione sostitutiva, può chiederne il controllo alla Pubblica Amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione.
La Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà deve essere redatta dal dichiarante, su una pagina bianca o su un Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Gli uffici della Pubblica Amministrazione o gli esercenti di pubblici servizi (Aziende municipalizzate, ENEL, TELECOM, ecc.) sono obbligati ad accettare tali dichiarazioni, senza autentica di firma (in tal caso si deve allegare la copia di un documento d'identità valido).
I soggetti privati hanno facoltà di accettare tali dichiarazioni ma non sono obbligati a farlo, inoltre possono chiedere che la firma sia autenticata; in tal caso la firma deve essere effettuata alla presenza del funzionario comunale incaricato dal Sindaco, ed è soggetta all'imposta di bollo (Euro 16,00) ad eccezione delle esenzioni previste dalla legge e che devono essere dichiarate dal firmatario.
Compilare la modulistica in allegato.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.
la DSAN ha la validità dei documenti o certificati che sostituisce.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si suddivide in due parti:
Più firme sullo stesso documento effettuate in momenti diversi, comportano il pagamento di una imposta di bollo per ogni sottoscrizione e di un unico diritto di segreteria.
Le dichiarazioni da parte dei cittadini stranieri
Abbiamo detto in precedenza che le dichiarazioni sostitutive possono essere fatte anche dai cittadini stranieri, ma vediamo con quali caratteristiche e/o limiti
Il d.P.R. n.445/2000 all'art. 3 c. 1, prevede che “Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea”.
Pertanto non vi può essere alcuna differenza o limitazione tra dichiaraizoni fatte da cittadini italiani o da cittadini dell'U.E., in quanto il legislatore ritiene che lo scambio di informazioni all’interno delle Pubbliche Amministrazioni non debba essere limitato al territorio nazionale, ma si
estenda a tutti i Paesi dell’Unione.
Per un principio di leale collaborazione, sia perché previsto dall’art. 43 c. 1 del d.P.R. n. 445/2000, il cittadino comunitario dovrà collaborare, dando le indicazioni riguardo all’Ente dove poter chiedere documentazione integrativa o verificare le dichiarazioni.
Notiamo che la disposizione non solo si applica tanto ai cittadini UE quanto agli italiani, ma neppure pretende che siano residenti in Italia: sia le persone fisiche che giuridiche devono essere residenti nell’Unione.
L’art. 3. c. 2 del d.P.R. n. 445/2000, che stabilisce: “I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici italiani.”
I cittadini extraUE possono dunque presentare dichiarazioni sostitutive solo se riferite a fatti e situazioni certificabili (verificabili) in Italia (e non nell’intera Unione): se un cittadino cinese dichiara di essersi sposato a Milano, è accettabile, se dichiara che si è sposato a Pechino, invece no.
Ci sono poi casi particolari, ovvero quelli previsti dal successivo c. 3, che prevede eccezioni per convenzioni tra Stati: “Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”, ma questi dovranno essere verificati volta per volta.