Riacquisto della Cittadinanza Italiana

Servizio attivo

Procedimento di riacquisto della cittadinanza in possesso di determinati requisiti.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti

Un cittadino straniero che in passato ha perduto la cittadinanza italiana e vuole riacquistarla può scegliere una delle seguenti procedure:

  • sottoscrivere l'atto di volontà presso il consolato e registrare la residenza in un Comune italiano entro un anno dalla dichiarazione.
  • registrare la residenza presso un Comune italiano e sottoscrivere un atto di volontà davanti all'ufficiale di stato civile.
    Il cittadino straniero deve prendere la residenza registrandosi in anagrafe entro tre mesi dall'acquisizione del permesso di soggiorno o del timbro Schengen. Trascorsi i tre mesi dovrà chiedere un permesso in questura
  • in automatico, dopo un anno di residenza senza la manifestazione di volontà di rinuncia espressa all'ufficiale di stato civile

 

Descrizione

Riacquisto della cittadinanza dopo la registrazione della residenza e la sottoscrizione dell’atto di volonta’

L’ufficiale dello stato civile verifica che l’interessato abbia effettivamente perduto la cittadinanza italiana.

Successivamente l’interessato dovrà registrare la propria residenza nel Comune di Lucca con l’attestazione che riceverà dall’ufficiale dello stato civile, in cui è indicato che è finalizzata al riacquisto della cittadinanza.

Al termine del processo di iscrizione anagrafica l’interessato dovrà pagare la tassa ministeriale di cittadinanza di 250,00 € e sottoscrivere un atto con il quale dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana.

Dopo la firma della dichiarazione, il sindaco emette un atto sindacale con il quale dichiara che l’interessato ha riacquistato la cittadinanza.

Riacquisto della cittadinanza in automatico a seguito della residenza in un comune italiano

L’ufficiale dello stato civile verifica che l’interessato abbia effettivamente perduto la cittadinanza italiana e che l’abbia riacquistata automaticamente.

Successivamente il sindaco, entro quattro mesi, emette un atto sindacale con il quale dichiara che l’interessato ha riacquistato la cittadinanza.

Come fare

Quale e' la procedura da seguire in caso di riacquisto della cittadinanza per dichiarazione entro un anno dal rientro in italia (art. 13, lettera c) della legge n. 91/1992)?

L'ufficiale dello stato civile verifica che l'interessato abbia effettivamente perduto la cittadinanza italiana:

Successivamente l'interessato dovrà registrare la propria residenza nel Comune di Cesate finalizzata al riacquisto della cittadinanza.

Al termine del processo di iscrizione anagrafica l'interessato dovrà pagare la tassa ministeriale di cittadinanza di 250,00 € e sottoscrivere un atto con il quale dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana.

La dichiarazione viene poi iscritta nei Registri di Cittadinanza e annotata sull'Atto di Nascita del dichiarante.

Dopo la firma della dichiarazione, il sindaco emette un atto sindacale con il quale dichiara che l'interessato ha riacquistato la cittadinanza.

L'atto di accertamento del Sindaco relativo alle condizioni per il prodursi degli effetti della dichiarazione sarà trascritto ed il riacquisto verrà annotato sull'Atto di Nascita dell'interessato e comunicato agli Uffici competenti (Questura, Consolato ...).

La dichiarazione di voler riacquistare la Cittadinanza italiana può essere resa anche all'Estero, dinanzi all'Autorità Consolare Italiana. Il riacquisto decorrerà però, solo dal giorno successivo a quello in cui sia stata stabilita la residenza in Italia. Il mancato trasferimento in Italia entro il termine di un anno dalla dichiarazione resa in precedenza, la renderà inefficace.

In quali casi il riacquisto della cittadinanza italiana avviene in modo automatico?

L'unico caso di riacquisto automatico della Cittadinanza Italiana è quello previsto dall'articolo 13, lettera d) della Legge N. 91/1992. Tale norma prevede, per colui che ha perduto la Cittadinanza, il riacquisto automatico decorso un anno di residenza legale in un Comune Italiano, salvo la facoltà di rinunciarvi entro il medesimo arco temporale.

L'ufficiale dello stato civile verifica che l'interessato abbia effettivamente perduto la cittadinanza italiana e che l'abbia riacquistata automaticamente. In questa ipotesi, quindi, non è necessaria alcuna dichiarazione da parte dell'interessato. Successivamente il sindaco, entro quattro mesi, emette un atto sindacale con il quale dichiara che l'interessato ha riacquistato la cittadinanza.

L'atto di accertamento del Sindaco relativo alle condizioni per il prodursi degli effetti della dichiarazione sarà trascritto ed il riacquisto verrà annotato sull'Atto di Nascita dell'interessato e comunicato agli Uffici competenti (Questura, Consolato ...).

Chi non può riacqusitare la cittadinanza italiana?

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della Legge N. 91/1992, non può riacquistare la Cittadinanza Italiana chi l'abbia perduta:

  • per revoca dell'adozione per fatto dell'adottato (art. 3, comma 3 della Legge N. 91/1992);
  • per aver prestato servizio militare senza esservi obbligato, o svolto un incarico, o impiego pubblico, per uno Stato Estero contro il quale l'Italia si trova in guerra o per aver acquistato volontariamente la cittadinanza di quello Stato. In questo caso la perdita della Cittadinanza interviene al momento della cessazione dello stato di guerra (art. 12, comma 2 della Legge N. 91/1992).

 

Cosa serve

Documenti da presentare

  • Atto di Nascita o documentazione da cui risulti la condizione di ex cittadino italiano;
  • Documentazione che attesti l'attuale cittadinanza (es. passaporto);
  • Dimostrazione della regolarità di soggiorno sul territorio italiano;
  • Ricevuta del versamento del contributo di € 250,00 da versarsi tramite conto corrente postale n. 809020 intestato a " Ministero dell'Interno DLCI - cittadinanza" specificamente dedicato al versamento del contributo per le istanze di cittadinanza, come previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene la variazione anagrafica della nuova cittadinanza a seguito del decreto sindacale e della relativa annotazione sull'atto di nascita.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 4 mesi dalla firma della dichiarazione di volontà. Il tempo è necessario per le attività di verifica, a cui si aggiungono i tempi di registrazione anagrafica.

Quanto costa

La dichiarazione di riacquisto della Cittadinanza Italiana è soggetta al pagamento di un contributo di € 250,00 da versarsi tramite conto corrente postale n. 809020 intestato a " Ministero dell'Interno DLCI - cittadinanza" specificamente dedicato al versamento del contributo per le istanze di cittadinanza, come previsto dall'art. 1, comma 12, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Accedi al servizio

Per accedere al servizio è necessario fissare un appuntamento con l'ufficio Stato Civile del Comune di Cesate.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Per il servizio
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Ultimo aggiornamento: 28/07/2025, 10:55

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