Stato Civile
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I figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana se sussistono le condizioni
La procedura in oggetto viene avviata d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza delle parti in occasione dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore che trasmetterà la stessa al proprio figlio straniero.
Tuttavia, il genitore che trasmette la cittadinanza italiana deve rendere edotto l'U.S.C., con apposita comunicazione, competente circa il rapporto di filiazione che lo congiunge al figlio minore, producendo l'atto di nascita del proprio figlio dal quale poter evincere il rapporto di paternità e maternità.
Il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve produrre comunicazione e la documentazione relativa al proprio figlio minorenne al fine di consentire all'Ufficio dello Stato Civile competente di valutare i requisiti di acquisto ex art. 14 e 3-bis comma 1 lettera d) della Legge 91/1992 della cittadinanza italiana anche in favore del minore, ossia :
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