persone invalide con capacita' di deambulazione sensibilmente
ridotta
Art. 188 CdS
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide
1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonche’ la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita’ di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalita’ nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
((3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilita’, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, e’ consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino gia’ occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati)).((167))
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 672. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) (163)
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta dal comma 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145)
Per il rilascio della autorizzazione l'interessato deve presentare domanda al Comando di Polizia Locale del Comune di residenza.
compilazione modulo richiesta contenente:
A seguito di istruttoria viene rilasciato dal Comado di Polizia Locale
1) autorizzazione a tempo indeterminato ha validita' 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio;
2) autorizzazione a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalita' di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidita'