Riconoscimento di un figlio già riconosciuto dall'altro genitore

Servizio attivo

Informazioni per il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio.


A chi è rivolto

La dichiarazione può essere resa dai cittadini che abbiano compiuto i 16 anni di età e la procedura si può attivare previa prestazione dell'assenso da parte del genitore che per primo ha riconosciuto (se il figlio è minorenne), previo assenso del figlio se ultraquattordicenne o, in alternativa, previa autorizzazione del Tribunale.
La dichiarazione può essere anche resa da cittadini stranieri, purché muniti di apposita dichiarazione consolare.

Descrizione

Il riconoscimento di filiazione è l’atto con cui i genitori riconoscono come proprio il figlio nato dalla loro relazione al di fuori del matrimonio.
Nel caso in cui un cittadino sia stato riconosciuto alla nascita da un solo genitore, l’altro genitore può provvedere al riconoscimento del proprio figlio con apposita dichiarazione avanti all’Ufficiale dello Stato Civile.

Cognome
Se il figlio è minorenne e di cittadinanza italiana, in seguito al riconoscimento i genitori possono compilare l’istanza per l’eventuale modifica del cognome del minore, che l’ufficio provvederà a inoltrare al Tribunale competente.
Se, invece, il figlio riconosciuto è italiano e maggiorenne, può fare la scelta del cognome direttamente al momento della stesura dell’atto di riconoscimento.
In caso di riconoscimento da parte del padre successivo a quello della madre, è possibile mantenere il cognome materno, sostituirlo con quello paterno o prenderli entrambi.
Se l’interessato è cittadino straniero, per l’assegnazione del cognome l’Ufficiale di Stato Civile si attiene a quanto indicato nell’attestazione di capacità al riconoscimento.

Come fare

Per fare il riconoscimento occorre fissare un appuntamento

Cosa serve

Il riconoscimento può avvenire in ogni momento, successivamente alla dichiarazione di nascita.

I cittadini stranieri devono inoltre allegare:

  • i certificati di nascita con paternità e maternità di entrambi i genitori, tradotti e legalizzati;
  • l’attestazione di capacità al riconoscimento del genitore che intende riconoscere il figlio, rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto, contenente l’indicazione del cognome che compete al minore in seguito al riconoscimento (in caso di genitori entrambi stranieri).

L’ufficio provvederà ad acquisire l’ulteriore documentazione necessaria e contatterà gli interessati per fissare l’appuntamento.

Cosa si ottiene

In seguito al riconoscimento si provvede ad aggiornare gli atti di Stato Civile del soggetto riconosciuto e successivamente il Registro Anagrafico, inviando le comunicazioni agli altri Comuni eventualmente coinvolti

Tempi e scadenze

Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni.

Il termine di conclusione del procedimento è di 30 giorni.

Quanto costa

Il procedimento non prevede alcun pagamento.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
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Ultimo aggiornamento: 19/02/2025, 10:25

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