Autentica di copie

Servizio attivo

E' un'attestazione effettuata da un pubblico ufficiale che accerta che una copia è identica al proprio originale.


A chi è rivolto

Alle persone che necessitano di autenticare la copia di un documento originale.

Chi può presentare : I diretti interessati

Descrizione

L’autentica delle copie

La norma parla genericamente di “copie” e non specifica “copie cartacee”. In assenza di specifiche limitazioni sulla lettera di incarico, il funzionario potrà anche autenticare copie digitali, oppure da cartaceo a digitale e viceversa.

Le copie digitali richiedono però alcune accortezze, che verranno approfondite in seguito.

La copia non è necessariamente una foto-copia, anche se oggi nessuno si mette più a ricopiare a mano un documento: non c’è alcuna limitazione teorica a ricopiare a penna o a macchina un documento scritto a mano o stampato. Vedasi ad esempio il parere del TAR di Torino (T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, sent. 07/05/2007 n. 2054), laddove ritiene che la legge «non prevede che la copia debba essere “effettivamente conforme” ma mira ad un risultato sostanziale».

A differenza dell’autentica di sottoscrizione, che per le limitazioni intrinseche comporta la lettura del documento e la valutazione sulla competenza, per l’autentica di copia non è previsto alcun limite funzionale, né verifica del contenuto.

L’unico limite consiste nel fatto che occorre partire da un originale, non è ammessa la copia di copia.

Il funzionario incaricato dell’autenticazione pertanto si limita a ricevere una copia, verificare che sia identica al documento originale e che sia completa (ad esempio potrebbero esserci scritte a matita o comunque più leggere che non compaiono nella copia), quindi procedere a dichiararla autentica.

Limitandosi a dichiarare che la copia è uguale all’originale, non vi sono limiti a procedere anche su un documento redatto in lingua straniera, purché si sia sicuri che la copia è identica.

Nel caso in cui non vi sia la certezza assoluta che il documento mostrato in visione sia effettivamente un originale, o se la copia non risultasse identica all’originale, l’autentica non potrà essere effettuata.

Se il documento è composto da più fogli verrà siglato ogni singolo foglio

La copia parziale

Può accadere che di un documento serva solamente la copia di una parte limitata. In tal caso tale richesta verrà specificata e circostanziata nel corpo dell’autenticazione, fermo restando che le paginedi cui si chiede l’autenticazione dovranno essere copiate per intero, non è consentitocoprirne una o più parti.

Mentre sulla copia è corretto indicare i “fogli”, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati su un solo lato o su entrambi, dato che lo scopo è di garantire che il documento sia completo, sulla copia parziale verranno indicate di quante pagine è composto l’originale.

Non ci sono problemi a realizzare le copie da un solo lato anche se l’originale è fronte/retro, o viceversa.

Attenzione che “copia parziale” si può anche riferire alla perdita di informazioni nella copia: se un originale è a colori e la copia in bianco e verrà specificato.

Individuazione del documento originale

In relazione alla possibilità di autenticare quali conformi all’originale (art.18 del dPR 445/2000), documenti i cui “originali” non sono chiaramente definibili in quanto tali, si specifica che la normativa inerente l’autentica delle copie di atti e documenti si limita a stabilire che “le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento” (art. 18 d.P.R. n. 445/2000). E ancora, che “Essa (la copia) consiste nell’attestazione di conformità con l’originale“.

Da quando le copie autenticate dal funzionario comunale possono riguardare anche atti negoziali privati e possono anche essere presentate ai privati “che vi consentono” (art. 2 d.P.R. n. 445/2000), l’unico requisito necessario e indispensabile, affinché il funzionario incaricato dal sindaco proceda all’autenticazione della copia di un atto, è il fatto che tale copia sia conforme all’originale.

Di conseguenza, l’unico valido motivo che ha il funzionario incaricato dal Sindaco per rifiutare l’autentica di un atto o documento è la mancata esibizione dell’originale; ulteriore conseguenza è il fatto che il funzionario incaricato dal Sindaco, nella sua qualità di pubblico ufficiale, può e anzi, deve, rifiutare di autenticare un atto se crede di non avere elementi sufficienti per ritenere il documento esibito un vero atto “originale”.

Cosa debba intendersi per atto originale è di norma relativamente facile, ma in alcune circostanze risulta difficile, se non impossibile, avere elementi sufficienti (es. la firma, un timbro, la scrittura manuale, ecc.). Nell’epoca dalla riproducibilità tecnica del documento, sia esso analogico od elettronico, tali difficoltà si amplificano in quanto a volte è del tutto impossibile distinguere un originale da una copia.

A questo punto le soluzioni che si prospettano sono:

  1. il documento elettronico prodotto in formato analogico è sempre un originale, in quanto lo consentono  le modalità e le tecnologie di riproduzione, allora in tal caso non vi è necessità di alcuna autentica, perchè la possibilità di produrre un numero infinito di originali rende inutile e dispendioso tale procedura;
  2. il documento elettronico prodotto in formato analogico, o il documento analogico riprodotto, è una copia, allora in questo caso  non è possibile ricavarne una copia da autenticare;
  3. il documento elettronico prodotto in formato analogico, o lo stesso documento analogico “originale” non è distinguibile se originale o copia, in tal caso il funzionario incaricato non sarà in grado di effettuare un’autentica di copia, in quanto il necessario presupposto è la presa visione di un documento che, senza ombra di dubbio, possa essere definito come originale. Inoltre non può valere il fatto che l’interessato apponga su uno dei documenti la dicitura “originale”; se bastasse questo, allora non servirebbe l’autentica della “copia”, ma basterebbe scrivere: “originale” anche sul secondo documento.

Nell’impossibilità da parte del funzionario incaricato di effettuare un’autentica di copia, può essere adottata la soluzione prevista dall’art. 19 del DPR 445/2000: ovvero dovrà essere l’interessato a dichiarare, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che il documento allegato è conforme all’originale riprodotto da file o altro, a seconda dei casi, magari indicando l’ubicazione della banca dati da cui il file è riprodotto.

Questa soluzione può essere adottata ogni qual volta si intenda autenticare copie di registri o documenti redatti a stampa o anche su supporto informatico e senza che tale documento necessita di una firma o di un elemento distintivo del suo carattere di “documento originale“.

Tale forma di autentica deve essere accettata da tutti gli Enti pubblici a cui il documento autenticato è rivolto, in caso di rifiuto incorrono nelle pene previste dall’art.74 del d.P.R. n. 445/2000 (violazione dei doveri d’ufficio); i privati invece possono anche non accettarla.

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe, all'ufficio che detiene un atto originale o all'ufficio a cui deve essere consegnata la copia da autenticare.

Cosa serve

Deve essere presentato il documento originale e una sua copia.

Cosa si ottiene

Autentica di copie.

Tempi e scadenze

Il rilascio è immediato, salvo casi particolari (elevato numero di copie richieste) che verranno valutati dall'ufficio.

Quanto costa

Salvo i casi di esenzione, l'autentica è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16 per ogni documento.
Se il documento è composto da più pagine, il costo è di euro 16 ogni 4 facciate.

L'autentica di copia è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Euro 16,00) , a meno che non sia prevista un'esenzione di legge, che deve essere espressamente dichiarata da chi richiede l'autentica.

Nel caso di autentiche da digitale ad analogico, il pagamento dell'imposta di bollo segue le medesime regole dell'autentica tradizionale.

Nel caso di autentica da analogico a digitale dovranno essere apposte un numero di marche corrispondenti al documento analogico (poiché è impossibile apporre una marca su un file, si potrà apporre l'imposta virtuale oppure si apporranno le marche sul foglio di relata prima della scansione).

Nel caso di autentica da digitale a digitale, il punto non è stato pienamente chiarito dal c. 594 della Legge n. 147/2013: "Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente: «5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».", che sembra più pensata per documenti originati dalla PA ed in qualche modo spediti in forma elettronica che non a coprire tutti i casi di documento informatico.

Tuttavia, in mancanza di una norma specifica e nell’impossibilità materiale di valutare il numero di pagine e righe di alcuni file digitali, come audio, video e immagini di grandi dimensioni, si ritiene che sia l’unico riferimento applicabile in via analogica, per cui si potrà richiedere il bollo virtuale ,oppure stampare una copia cartacea della relata d’autentica ed apporre fisicamente la marca.

In ogni caso per il documento digitale, si dovrà pagare un'unica imposta di bollo da euro 16,00 a prescindere dalle dimensioni o numero di pagine del documento informatico.

Nel caso di copie da far valere presso la Pubblica Amministrazione o aziende fornitrici di servizi pubblici l'autentica può essere sostituita da una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per copie allegando la fotocopia di un documento d'identità valido, non comportando così alcun costo. La validità del documento autenticato è la stessa del documento originale.

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile Per il servizio
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Ultimo aggiornamento: 14/07/2026, 14:58

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