Requisiti
Le persone che si trovano nella situazione di senza fissa dimora, come di seguito specificato, possono richiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune dove hanno il proprio domicilio.
Le persone senza fissa dimora prive di domicilio possono richiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di nascita.
Sono considerate senza fissa dimora ai fini anagrafici:
a) le persone che, pur dimorando stabilmente nel territorio nazionale, non si fermano mai a lungo nello stesso comune e non hanno quindi in alcun Comune italiano la propria dimora abituale, elemento necessario per l’accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti ed artigiani ambulanti, ecc) (ISTAT – Metodi e norme – serie B – n. 29/1992)
| Ai fini anagrafici non è considerato senza fissa dimora colui che, per ragioni professionali o per mancanza di alloggio stabile si sposti frequentemente nell’ambito del Comune. In una simile circostanza l’unico problema che potrà sorgere sarà quello di stabilire l’indirizzo da riportare negli atti anagrafici (ISTAT – Metodi e norme – Serie B n. 29 anno 1992) |
b) le persone senza tetto (che vivono in strada o in ripari di fortuna, che ricorrono ai dormitori o ad analoghe strutture di accoglienza notturna temporanea), stabilmente presenti nel territorio comunale dove hanno il proprio domicilio.
| La persona senza tetto è la persona che versa in uno stato di povertà materiale e immateriale, che è connotato dal forte disagio abitativo, cioè dall’impossibilità e/o incapacità di provvedere autonomamente al reperimento e al mantenimento di un’abitazione in senso proprio.
Nella definizione rientrano tutte le persone che: vivono in spazi pubblici (per strada, baracche, macchine abbandonate, roulotte, capannoni); vivono in un dormitorio notturno e/o sono costretti a trascorrere molte ore della giornata in uno spazio pubblico (aperto); vivono in ostelli per persone senza casa/sistemazioni alloggiative temporanee; vivono in alloggi per interventi di supporto sociale specifici (per persone senza dimora singole, coppie e gruppi). Sono escluse tutte le persone che: vivono in condizioni di sovraffollamento; ricevono ospitalità garantita da parenti o amici; vivono in alloggi occupati o in campi strutturati presenti nelle città (Glossario statistico ISTAT) |
La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’Ufficiale d’Anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel Comune di nascita (o, se nata all’estero, nel Comune di nascita del padre o della madre) (art. 2 della legge 1224/89)
Domicilio
Il domicilio è nel luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi (art. 47 Codice Civile), dove la persona concentra la generalità dei propri interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari (Corte di Cassazione Civile 20/07/1999 n. 775).
| In assenza di una dimora abituale, il domicilio è l’unico elemento che possa legare la persona senza fissa dimora ad un determinato Comune
Gli affari o gli interessi possono essere ricompresi anche nelle relazioni con altri soggetti (persone, istituzioni, associazioni, enti) sul territorio Comunale che siano punto di riferimento per il cittadino. Il domicilio non può essere solamente eletto ma dovrà essere accertato: nella richiesta di iscrizione anagrafica sarà quindi necessario fornire gli elementi che dimostrino l’effettiva sussistenza del domicilio presso il Comune, per “evitare che all’iscrizione anagrafica presso un domicilio corrisponda una situazione d’irreperibilità dell’interessato” (Circ. Min. Int. 19/2009) |
Non sono considerate persone senza fissa dimora ai fini anagrafici:
- le persone temporaneamente presenti sul territorio (es. accolte in via provvisoria presso un dormitorio o un centro di accoglienza temporanea), che potranno invece richiedere l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea trascorsi 4 mesi, ai sensi dell’art.8 della legge 1228/1954 (vedere “Anagrafe della Popolazione Temporanea” nei “Contenuti Collegati”);
- le persone dimoranti abitualmente in convivenze anagrafiche, strutture collettive o strutture ricettive;
- le persone ospitate presso abitazioni di parenti o conoscenti.