Anagrafe
UFFICIO
Residenti nel comune di Cesate.
La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente del Comune può avvenire per i seguenti motivi:
Non produce effetti di cancellazione della residenza l’assenza temporanea dal Comune di dimora abituale, quando la persona si trovi in altra città o all’estero per motivi di studio, lavoro o per altre cause contingenti di durata limitata nel tempo, comunque non superiore ad 1 anno.
In caso di avvenuta cancellazione, dovrà essere presentata una nuova dichiarazione di residenza.
Cancellazione dall’anagrafe per morte
In caso di morte (anche giudizialmente dichiarata), i familiari del defunto non devono fare alcuna comunicazione all’Ufficio Anagrafe, in quanto sarà compito dell’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso comunicarlo all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.
L’Ufficio Anagrafe provvede a comunicare telematicamente (sistema A.N.P.R. – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) l’avvenuto decesso della persona rispettivamente all’Agenzia delle Entrate, all’I.N.P.S. e alla Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.
Cancellazione dall’anagrafe per emigrazione in altro comune
Il cittadino che si trasferisce in un altro Comune italiano deve presentare la dichiarazione di residenza direttamente al nuovo Comune. L’emigrazione in altro comune comporta la cancellazione e la contemporanea iscrizione anagrafica nel nuovo Comune di residenza.
Cancellazione dall’anagrafe per trasferimento di residenza all’estero
Il cittadino italiano che si trasferisce definitivamente all’estero deve recarsi all’Ambasciata/Consolato italiano competente per territorio per iscriversi all’Aire (Anagrafe Italiani Residenti Estero). Il Consolato provvederà a comunicare al Comune italiano di ultima residenza il trasferimento per la dovuta cancellazione dalla popolazione residente ed iscrizione nel Registro degli Italiani Residenti all’Estero.
I cittadini dell’Unione Europea (comunitari) ed i cittadini stranieri (non appartenenti all’Unione Europea) che intendono trasferirsi all’estero o rientrare nel proprio paese di origine, devono presentare la Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero e l’indirizzo di nuova residenza utilizzando il modulo Ministeriale sotto riportato.
Cancellazione dall’anagrafe per irreperibilità accertata
La cancellazione dall’anagrafe può avvenire per irreperibilità accertata quando, a seguito di ripetuti accertamenti, la persona sia risultata irreperibile. In questo caso il procedimento viene avviato d’ufficio oppure su segnalazione privata.
La cancellazione per irreperibilità comporta l’impossibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche, i documenti d’identità e per i cittadini italiani la perdita del diritto di voto, la cancellazione dalle banche dati del servizio sanitario (perdita medico base).
Il procedimento di cancellazione viene concluso, a seguito di ripetuti accertamenti della dimora abituale, che abbiano dato esito negativo, per un periodo minimo di un anno.
Il provvedimento di cancellazione per irreperibilità va notificato nei modi previsti dal codice di procedura civile. Si tratta di una comunicazione personale, da notificare all’interessato per cui, essendo questi irreperibile poiché il provvedimento sarà già stato emanato, si procederà ai sensi dell’art. 143 del Codice civile. L’articolo 143 del Codice civile recita: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. …. Nei casi previsti nel presente articolo …, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte
Cancellazione dall’anagrafe per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel Comune
Al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione anagrafica, il cittadino straniero (intendendo con questo termine il cittadino di Paesi terzo rispetto all’Unione europea) deve soddisfare un secondo requisito: la regolarità del soggiorno. In ogni caso, la normativa anagrafica prevede che l’ufficiale d’anagrafe provveda a cancellare d’ufficio coloro che non sono più soggiornanti, attraverso uno specifico istituto: il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, che lo straniero dovrebbe rendere in anagrafe ogni qual volta rinnova il titolo di soggiorno (art.7 c.3, e art.11 punto c), del D.P.R. n.223/1989).
Se entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito l’interessato non si presenta per rendere la dichiarazione, o non dimostra di essere in una particolare situazione che gli impedisce di renderla (banalmente perché è in attesa di un nuovo permesso, o perché ha effettuato una conversione dello stesso), formalmente la cancellazione potrà essere eseguita.
Pertanto la cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale prevede il concorso di due elementi:
1) iI primo costituito dall’omessa dichiarazione;
2) il secondo rappresentato dal decorso dell’anno dalla scadenza del permesso di soggiorno e dal conseguente atto di diffida.
Dalla lettura coordinata dell’art. 7 e dell’art. 11 del medesimo DPR 223/89, si desume che il termine di sei mesi vada riferito all’ipotesi di omessa attivazione delle procedure di rinnovo del titolo di soggiorno, mirando, tale ultima disposizione, alla definizione delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri che non abbiano presentato tale richiesta (ad esempio per mancanza di requisiti), e non di quelli, invece, che abbiano prodotto regolare domanda.
Un caso particolare che impedisce di attivare la cancellazione per mancato rinnovo del titolo di soggiorno riguarda lo straniero che è in contenzioso con la Questura per il rilascio del permesso. In una risposta del 4 luglio 2006, su caso in pendenza di ricorso avverso il mancato rinnovo del permesso, il Ministero ha sostenuto che il cittadino può rimanere iscritto in anagrafe. “In attesa della definizione del procedimento giurisdizionale, l’interessato può rimanere iscritto in anagrafe anche alla luce delle previsioni dell’art. 42 del D.P.R 394/99, così come modificato dal d.P.R.334/2004, che prevede che non venga meno l’iscrizione all’A.S.L. qualora l’interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. Se la sentenza dovesse essere negativa per il cittadino straniero allora si attiverà la procedura di cui all”art. 11 del D.P.R. n. 223/1989″, con la conseguente cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.
Cancellazione per perdita del diritto di soggiorno del cittadino Europeo
Anche il cittadino dell’U.E. può essere oggetto di provvedimento di allontanamento dallo Stato, emanato dal Prefetto o dal Questore a seconda del caso. L’art. 18 del D.lgs n. 30/2007 prevede che “la continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata che costituisce causa di cancellazione anagrafica”. Dunque, in questi particolari casi, la cancellazione può essere senz’altro immediata.
Le segnalazioni da parte degli interessati alla richiesta di cancellazione anagrafica possono essere effettuate presentando il modulo sotto riportato, accompagnato da copia di un documento d'identità valido, con una delle seguenti modalità:
Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, ovvero rinnovo della dimora abituale
La cancellazione per avvenuto cambio di via o per emigrazione in altro Comune è assicurata in 5 giorni lavorativi.
Diversamente per quanto attiene alla cancellazione per irreperibilità anagrafica accertata. In tale ultima ipotesi infatti l'ufficio, non conoscendo la nuova dimora abituale del cittadino, è chiamato ad effettuare un certo numero di accessi all'ultimo indirizzo mediante il corpo della Polizia Locale nonché a compiere altre indagini. Decorso almeno 1 anno, a fronte di ripetuti esiti negativi, il cittadino sarà cancellato d'ufficio per irreperibilità anagrafica.
Ipotesi diversa invece è la cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale ascritta in capo al cittadino straniero. In tal caso la cancellazione avviene decorsi 180 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno da esibirsi in coincidenza con la citata dichiarazione di conservazione nel Comune della dimora abituale.
Gratuito
Ricorsi
Nei confronti dei provvedimenti di non accoglimento può essere presentato ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla notificazione.
La competenza giuridizionale è attribuita al giudice ordinario.
Potere sostitutivo in caso di inerzia
In caso di inerzia del responsabile del procedimento, ai sensi del decreto sindacale 19/10/2023 n. 22, il potere sostitutivo è esercitato dal Segretario Generale.
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Nomativa di riferimento
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