Quale e' la procedura da seguire in caso di riacquisto della cittadinanza per dichiarazione entro un anno dal rientro in italia (art. 13, lettera c) della legge n. 91/1992)?
L'ufficiale dello stato civile verifica che l'interessato abbia effettivamente perduto la cittadinanza italiana:
Successivamente l'interessato dovrà registrare la propria residenza nel Comune di Cesate finalizzata al riacquisto della cittadinanza.
Al termine del processo di iscrizione anagrafica l'interessato dovrà pagare la tassa ministeriale di cittadinanza di 250,00 € e sottoscrivere un atto con il quale dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana.
La dichiarazione viene poi iscritta nei Registri di Cittadinanza e annotata sull'Atto di Nascita del dichiarante.
Dopo la firma della dichiarazione, il sindaco emette un atto sindacale con il quale dichiara che l'interessato ha riacquistato la cittadinanza.
L'atto di accertamento del Sindaco relativo alle condizioni per il prodursi degli effetti della dichiarazione sarà trascritto ed il riacquisto verrà annotato sull'Atto di Nascita dell'interessato e comunicato agli Uffici competenti (Questura, Consolato ...).
La dichiarazione di voler riacquistare la Cittadinanza italiana può essere resa anche all'Estero, dinanzi all'Autorità Consolare Italiana. Il riacquisto decorrerà però, solo dal giorno successivo a quello in cui sia stata stabilita la residenza in Italia. Il mancato trasferimento in Italia entro il termine di un anno dalla dichiarazione resa in precedenza, la renderà inefficace.
In quali casi il riacquisto della cittadinanza italiana avviene in modo automatico?
L'unico caso di riacquisto automatico della Cittadinanza Italiana è quello previsto dall'articolo 13, lettera d) della Legge N. 91/1992. Tale norma prevede, per colui che ha perduto la Cittadinanza, il riacquisto automatico decorso un anno di residenza legale in un Comune Italiano, salvo la facoltà di rinunciarvi entro il medesimo arco temporale.
L'ufficiale dello stato civile verifica che l'interessato abbia effettivamente perduto la cittadinanza italiana e che l'abbia riacquistata automaticamente. In questa ipotesi, quindi, non è necessaria alcuna dichiarazione da parte dell'interessato. Successivamente il sindaco, entro quattro mesi, emette un atto sindacale con il quale dichiara che l'interessato ha riacquistato la cittadinanza.
L'atto di accertamento del Sindaco relativo alle condizioni per il prodursi degli effetti della dichiarazione sarà trascritto ed il riacquisto verrà annotato sull'Atto di Nascita dell'interessato e comunicato agli Uffici competenti (Questura, Consolato ...).
Chi non può riacqusitare la cittadinanza italiana?
Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della Legge N. 91/1992, non può riacquistare la Cittadinanza Italiana chi l'abbia perduta:
- per revoca dell'adozione per fatto dell'adottato (art. 3, comma 3 della Legge N. 91/1992);
- per aver prestato servizio militare senza esservi obbligato, o svolto un incarico, o impiego pubblico, per uno Stato Estero contro il quale l'Italia si trova in guerra o per aver acquistato volontariamente la cittadinanza di quello Stato. In questo caso la perdita della Cittadinanza interviene al momento della cessazione dello stato di guerra (art. 12, comma 2 della Legge N. 91/1992).