UFFICIO
Possono richiedere l'accesso ad atti e documenti amministrativi tutti i cittadini che vogliono accedere ai documenti amministrativi soggetti all’obbligo di pubblicazione da parte della Pubblica amministrazione.
La richiesta può esser presentata dai diretti interessati o da persone delegate: un legale rappresentante-difensore, un procuratore oppure un tutore muniti di delega. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta
Il servizio offre ai cittadini e alle parti interessate l’opportunità di richiedere l’accesso civico semplice, correlato all’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi in capo all’amministrazione. Tale istituto consente a chiunque di chiedere e ottenere la presa visione di quegli atti dei quali la pubblicazione sia stata omessa o pubblicata parzialmente dall’amministrazione.
Questo servizio è progettato per promuovere la trasparenza e garantire il diritto di accesso alle informazioni pubbliche, contribuendo così a rafforzare il principio di accountability e a favorire la partecipazione attiva dei cittadini.
La richiesta di accesso agli atti può essere effettuata - alternativamente - con le seguenti modalità:
a) invio richiesta formale tramite PEC;
b) consegna della richiesta cartacea presso l'ufficio comunale.
Nel caso A:
Per la domanda di accesso agli atti il richiedente deve inviare una PEC all'ufficio di competenza.
Nel caso B:
Per la domanda di accesso agli atti il richiedente deve compilare un documento cartaceo da consegnare all'ufficio di competenza.
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
NB: La richiesta di accesso agli atti deve contenere gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione.
Il richiedente ottiene la possibilità di vedere l'Amministrazione pubblica adempiere al suo dovere di trasparenza.
In concreto, a seguito di una richiesta, si possono ottenere due risultati:
Risposta dell'Amministrazione: 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. L'amministrazione deve: pubblicare sul proprio sito il documento/dato omesso; e comunicare contestualmente al richiedente l'avvenuta pubblicazione, fornendo il link.
Silenzio / Mancata Risposta: Dopo 30 giorni (il termine decorre inutilmente). Il silenzio dell'amministrazione (mancata risposta/mancata pubblicazione) equivale a diniego (rigetto) dell'istanza.
Rimedi in caso di Diniego (o Silenzio): Ricorso al Titolare del Potere Sostitutivo. Il richiedente può rivolgersi al Titolare del Potere Sostitutivo (di solito individuato nell'organo apicale o nel Segretario Generale dell'ente) ai sensi dell'Art. 2, co. 9-bis, L. 241/1990.
Presa in carico
Valutazione dei requisiti
Definizione procedimento
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Ultimo aggiornamento: 12/09/2026, 10:27