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Chiunque può formulare una richiesta di accesso civico generalizzato, senza l’obbligo di motivazione e senza dimostrare uno specifico interesse, per ottenere dati e/o documenti in possesso di qualsiasi pubblica amministrazione o ente soggetto alla disciplina.
Il Foia o diritto di accesso generalizzato è uno strumento per ottenere dati e documenti di interesse pubblico in possesso delle amministrazioni, in modo da assicurare un controllo sociale diffuso sull’attività e le scelte amministrative.
l Freedom of Information Act (FOIA), diffuso in oltre 100 paesi al mondo, è la normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, salvo i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge. In Italia tale diritto è previsto dal decreto legislativo n. 97 del 2016 che ha modificato il decreto legislativo n. 33 del 2013 (c.d. decreto trasparenza), introducendo l’accesso civico generalizzato al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
L’obiettivo del FOIA è dunque promuovere una maggiore trasparenza nel rapporto tra le istituzioni e la società civile e incoraggiare un dibattito pubblico informato su temi di interesse collettivo.
L'istanza può essere inviata via telematica all'indirizzo di posta istituzionale del Comune protocollo@comune.cesate.mi.legamail.it o presentata allo sportello dell’Ufficio che detiene i documenti richiesti.
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Copia del documento e/o dei documenti di cui si è fatta richiesta. La disciplina in materia impone di considerare, in linea di principio, come pubblici tutti i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. Spetta all’amministrazione destinataria dell’istanza valutare, caso per caso, se ricorra un’ipotesi di esclusione (tra quelle previste dall’art. 5-bis del decreto trasparenza) che possa giustificare il diniego, ovvero se l’ostensione possa recare pregiudizio al buon andamento della propria attività, motivando, in tal caso, in ordine alla gravità, effettività, concretezza e ragionevole prevedibilità dello stesso.
Dalla ricezione dell’istanza da parte dell’amministrazione, quest’ultima ha 30 giorni per fornire un riscontro con provvedimento espresso e motivato, sia in senso positivo (accoglimento) sia negativo (diniego).
Nel caso in cui la pubblica amministrazione non risponda nel termine di 30 giorni, rigetti o accolga parzialmente l’istanza, è possibile presentare una richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che deciderà con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Nel caso si tratti di amministrazioni regionali o di enti locali, è possibile presentare ricorso al Difensore civico competente per ambito territoriale ove costituito. Infine, la decisione di prima istanza o quella emessa in sede di riesame può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale.
Presa in carico
Valutazione dei requisiti
Definizione procedimento
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L’accesso civico generalizzato si aggiunge alle altre forme di accesso previste dall’ordinamento – tra le quali, l’accesso civico semplice e l’accesso procedimentale – che continuano a operare in base a norme e presupposti diversi.
A differenza del diritto di accesso procedimentale (o documentale), che in base agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 tutela solo il richiedente con un interesse diretto, concreto e attuale, l’accesso civico generalizzato garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle pubbliche amministrazioni senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.
A differenza invece del diritto di accesso civico semplice, che in base all’art. 5, co. 1 del decreto trasparenza, consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto, l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, con il solo limite degli interessi pubblici e privati indicati dalla legge.
Per approfondire visita il sito https://foia.gov.it/
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Ultimo aggiornamento: 12/09/2026, 10:28