UFFICIO
Richiesta cittadinanza italiana per figli conviventi con genitore divenuto italiano
I figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana se sussistono le condizioni
A chi è rivolto
- è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
- è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana;
- Schema esplicativo per acquisto della Cittadinanza Italiana da parte del Minore convivente
- Esempi per acquisto della Cittadinanza Italiana da parte del Minore convivente
- Analisi della nuova applicazione per l'acquisto della Cittadinanza ai sensi dell'art 14
Descrizione
- Il rapporto di filiazione che deve essere comprovato necessariamente con la produzione dell’atto di nascita originale del minore dal quale si evincano paternità e maternità dello stesso, debitamente tradotto e legalizzato, ove necessario, in caso di atto formato all’estero;
- la minore età del figlio alla data in cui il genitore straniero acquista o riacquista la cittadinanza italiana;
- la convivenza con il genitore, che, ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 572/1993, deve sussistere alla data in cui il genitore acquista o riacquista la cittadinanza italiana e che “deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione“;
- la residenza legale in Italia del minore da almeno 2 anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita;
- Il genitore deve essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o di adozione del figlio;
- Il genitore deve essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana;
Come fare
La procedura in oggetto viene avviata d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza delle parti in occasione dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore che trasmetterà la stessa al proprio figlio straniero.
Tuttavia, il genitore che trasmette la cittadinanza italiana deve rendere edotto l'U.S.C., con apposita comunicazione, competente circa il rapporto di filiazione che lo congiunge al figlio minore, producendo l'atto di nascita del proprio figlio dal quale poter evincere il rapporto di paternità e maternità.
Cosa serve
Il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve produrre comunicazione e la documentazione relativa al proprio figlio minorenne al fine di consentire all'Ufficio dello Stato Civile competente di valutare i requisiti di acquisto ex art. 14 e 3-bis comma 1 lettera d) della Legge 91/1992 della cittadinanza italiana anche in favore del minore, ossia :
- Atto di nascita del minore straniero figlio di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, in regola con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.
- Permesso di soggiorno ove richiesto.
Cosa si ottiene
- se l'istruttoria di conclude POSITIVAMENTE in ordine alla documentazione occorrente e alla verifica della dimora abituale del minore, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del minore predisporrà apposita attestazione sindacale ex art. 16, comma 8, D.P.R. 572/1993 rimessa alla firma del Sindaco, la quale verrà trascritta nei registri di stato civile di cittadinanza e annotata sull'atto di nascita, con decorrenza giuridica retroattiva alla data di acquisto della Cittadinanza Italiana del genitore;
- se l'istruttoria di conclude NEGATIVAMENTE, l’ufficiale di stato civile, in applicazione della legge sul procedimento amministrativo, trasmetterà al genitore un preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 241/1990, che consentirà al genitore di produrre eventuale documentazione utile. Qualora non vengano presentate osservazioni nei termini assegnati o comunque qualora queste non siano ritenute sufficienti, verrà emesso opportuno rigetto. Contro quest’ultimo l’interessato potrà fare ricorso dinnanzi il Tribunale ordinario.
- se l'istruttoria di conclude POSITIVAMENTE in ordine alla documentazione occorrente e alla verifica della dimora abituale del minore e di tutti i presupposti sopra enunciati, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del minore predisporrà apposita attestazione sindacale ex art. 16, comma 8, D.P.R. 572/1993 rimessa alla firma del Sindaco, la quale verrà trascritta nei registri di stato civile di cittadinanza e annotata sull'atto di nascita, con decorrenza giuridica retroattiva alla data di acquisto della Cittadinanza Italiana del genitore;
- se l'istruttoria di conclude NEGATIVAMENTE, anche prima dei 2 anni in riferimento dalla data di acquisto del genitore, l’ufficiale di stato civile, in applicazione della legge sul procedimento amministrativo, trasmetterà al genitore un preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 241/1990, che consentirà al genitore di produrre eventuale documentazione utile. Qualora non vengano presentate osservazioni nei termini assegnati o comunque qualora queste non siano ritenute sufficienti, verrà emesso opportuno rigetto. Contro quest’ultimo l’interessato potrà fare ricorso dinnanzi il Tribunale ordinario.
Tempi e scadenze
- se il figlio minore è nato in ITALIA : è di 30 giorni.
- se il figlio minore è nato all'ESTERO : è di 2 anni dalla data di acquisto del genitore con decorrenza giuridica retroattiva.
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