UFFICIO
Elettori fuori sede
Con la circolare DAIT n. 65 del 15 ottobre 2026, il Ministero dell’Interno illustra come attuare l’articolo 8 della legge 9 ottobre 2026, n. 180, che introduce
A chi è rivolto
Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali
l’elettore è iscritto.
Possono, quindi, chiedere l’iscrizione nell’elenco:
- gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8, co.2 e 3);
- gli elettori che, per motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co.4);
- gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
- gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).
Descrizione
La disciplina si applica:
- alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
- all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
- ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 8, comma 1)
Non si applica alle elezioni amministrative regionali.
Come fare
La domanda, scaricabile in allegato, deve essere presentata personalmente oppure inviata telematicamente al seguente indirizzo PEC: protocollo@comune.cesate.mi.legalmail.it oppure email:elettorale@comune.cesate.mi.it
Alla domanda devono essere allegati:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede, come un certificato di iscrizione a un corso di studi, un’attestazione del datore di lavoro o la documentazione della struttura sanitaria. La condizione di elettore fuori sede può essere dichiarata anche mediante autocertificazione, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Gli elettori ammessi al voto fuori sede vengono assegnati a una sezione elettorale del Comune di domicilio temporaneo, individuata secondo un criterio di prossimità territoriale.
Entro il decimo giorno antecedente la consultazione, il Comune rilascia l’attestazione di ammissione al voto, contenente il numero e l’indirizzo della sezione assegnata. L’attestazione può essere trasmessa anche per via telematica.
Cosa serve
Per presentare la domanda servono:
- il modulo di richiesta debitamente compilato e firmato;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la documentazione che dimostra la condizione di elettore fuori sede oppure, nei casi previsti, un’autocertificazione;
Per votare servono:
- un documento di riconoscimento valido;
- l’attestazione di ammissione al voto;
- la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell’articolo 7 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.
Cosa si ottiene
L’iscrizione nell’elenco comunale degli elettori fuori sede che consente di votare presso una sezione elettorale del Comune di temporaneo domicilio.
L’elettore fuori sede vota per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui è situato il Comune di temporaneo domicilio.
Tempi e scadenze
La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:
| Categoria di “Fuori sede” | Termine per la domanda | Consultazioni interessate |
| Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2), in sede fuori Regione |
entro il 31 dicembre di ciascun anno | quelle dell’anno successivo |
| Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3), in sede fuori Regione |
entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione | quelle dell’anno in corso |
| Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regione (commi 4 e 5) |
non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione | quelle dell’anno in corso |
Si evidenzia, al riguardo, che l’iscrizione nell’elenco ha durata annuale: l’elettore che intende votare fuori sede anche nell’anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
La domanda può essere revocata con le stesse modalità e nel rispetto degli stessi termini previsti per la presentazione.
Entro il decimo giorno antecedente la consultazione, il Comune rilascia l’attestazione di ammissione al voto.
Quanto costa
Non sono indicati costi per la presentazione della domanda.
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