Proroga carte d’identità oltre il 03 agosto 2026

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Il Consiglio dei Ministri ha prorogato la validità delle carte di identità cartacee oltre il 3 agosto 2026

Data di pubblicazione:

10 Agosto 2026

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Si informano i cittadini, come da comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.178 del 16 giugno 2026, che il Governo ha approvato importanti disposizioni urgenti sulla validità dei documenti di identità in formato cartaceo, introducendo deroghe alla scadenza inizialmente fissata per il 3 agosto 2026.

In particolare l’art. 11 del D.L. 26 giugno 2026 n. 108 ha stabilito al comma 1, che: “in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale”

In sintesi, nelle ipotesi sopra citate, in relazione alle quali la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, non è necessario – ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale – procedere alla sostituzione del documento.

Il medesimo articolo 11, al comma 2, prevede, inoltre, che, fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, la carta di identità cartacea che non ha ancora superato la data di validità stabilita all’atto del rilascio, può essere ancora utilizzata per l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale, come ad esempio quelli rientranti nella tutela della salute o del risparmio.

In tutte queste ipotesi, dunque, sino al 31 gennaio 2027, al cittadino verrà consentito l’esercizio dei propri diritti mediante utilizzo della carta di identità cartacea, il cui termine di scadenza non sia ancora spirato, salvo naturalmente i casi di deterioramento del documento.

Il documento d’identità in formato cartaceo, dunque, potrà continuare ad essere utilizzato, esclusivamente sul territorio nazionale e presso le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, ai fini del mero riconoscimento del soggetto nei casi sopra esemplificati fermo restando che esso non potrà essere utilizzato ai fini dell’espatrio oltre il 3 agosto p.v.

Si ritiene utile, infine, rammentare che nel territorio nazionale analoga funzione di riconoscimento è svolta da altri documenti, oltre ovviamente al passaporto che è anche il documento precipuamente destinato ad esercitare la facoltà di espatrio

Cosa cambia per i cittadini?

Se il cittadino possiede una carta d’identità cartacea che scade dopo il 3 agosto 2026, non ha l’obbligo urgente di sostituirla subito, a meno che non debba recarsi all’estero (dove i requisiti di viaggio transfrontalieri rispondono alle rigide normative europee che impongono il formato elettronico).

Per tutti gli usi quotidiani sul territorio nazionale e con gli uffici pubblici, la carta di identità cartacea resterà valida fino al giorno della sua naturale scadenza.

 

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Ultimo aggiornamento: 10/08/2026, 13:19
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