Persone con cittadinanza di un Paese dell’Unione Europea residenti a Cesate.
Con il Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30 è stato introdotto anche in Italia il principio della libera circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. I cittadini dell’Unione Europea hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità. Devono però possedere un documento d’identità valido per l’espatrio (Decreto legislativo del 06/02/2007, n. 30, art. 6).
Se un cittadino comunitario soggiorna in Italia per più di tre mesi deve presentare la domanda di iscrizione anagrafica e, una volta ottenuta la residenza, può chiedere l’attestazione di iscrizione anagrafica.
L’attestazione è un documento che ha lo scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo d’iscriversi all’anagrafe previsto dalla legge per i Cittadini dell’Unione Europea che soggiornano in Italia per un periodo superiore a tre mesi e costituisce a tutti gli effetti titolo di soggiorno riconosciuto nei confronti di chi esercita un’attività lavorativa in Italia, di chi segue un corso di studi e di chi dispone di risorse sufficienti per la permanenza in Italia e di un’assicurazione sanitaria o altro titolo di copertura rischi.
L’attestazione di regolarità di soggiorno è personale e non ha scadenza anche se la sua validità è subordinata alla permanenza dei requisiti necessari per poterla ottenere. Il figlio minore, fino al raggiungimento della maggiore età, può essere iscritto nell’attestato del genitore.
L’attestazione può essere chiesta per i propri familiari e precisamente:
Il cittadino comunitario che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per almeno cinque anni nel territorio nazionale (compresi eventualmente gli anni in cui era soggiornante in Italia come cittadino di uno Stato terzo) ha diritto al soggiorno permanente.
Dopo aver ottenuto la residenza nel Comune, è possibile chiedere il rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica
Se il rilascio è richiesto in una fase successiva alla dichiarazione di residenza, documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per il regolare soggiorno in Italia
Bisogna compilare il modulo e allegare i documenti che comprovano i motivi del soggiorno in Italia.
Tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un'attestazione.
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni.
Sia per l'attestato di iscrizione anagrafica che per l'attestazione permanente occorrono 2 marche da bollo una per la domanda e una per l'attestato
Attestazione di soggiorno cittadini britannici
I cittadini britannici residenti in Italia a partire da una data antecedente al 31/12/2020 possono richiedere il rilascio di una particolare Attestazione di iscrizione anagrafica, rilasciata ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell'art.18.4 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'Unione Europea, finalizzata a dimostrare il possesso dei requisiti di soggiorno sul territorio nazionale. L'attestazione è valida per tutto il periodo di permanenza del cittadino britannico in Italia, anche dopo il termine del periodo transitorio.
Per la richiesta è necessario compilare il modulo allegando :
Al momento del rilascio sarà inoltre necessario pagare l'importo di euro 16,00.